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Gratuito Patrocinio

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Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.

 In capo a persone che:

  • non abbiano mezzi adeguati;
  • si trovano in condizioni economiche precarie;
  • non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. 

E’ previsto per processi:

  1. civili;
  2. penali;
  3. tributari;
  4. amministrativi.

CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

Hanno diritto al gratuito patrocinio:

  1. tutti I cittadini italiani;
  2. gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
  3. gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
  4. gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
  5. chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
     

Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. 

CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

E’ escluso dal gratuito patrocinio:                        

  1. nei giudizi penali:
  • chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
  • chi è difeso da più di un avvocato;
  1. negli altri giudizi:
  • chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
  • chi intenti una causa per cession di crediti.

Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE

Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)

  • in triplice copia;
  • in carta semplice;
  • tramite racc. A/R.

sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità autenticata dal difensore da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE

Presentare personalmente una domanda

  • sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
  • o dal difensore (anche in udienza)
  • oppure tramite racc. A/R.

Da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:

  • dichiararla inammissibile
  • ammetterla
  • **rigettarla.

**Contro il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

A CHI RIVOLGERSI

Per la domanda, in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza può richiederlo?

Anche il reddito di cittadinanza viene rilevato ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non può quindi essere ammesso al gratuito patrocinio il richiedente che, comprese anche le somme del reddito di cittadinanza, superi i limiti reddituali previsti.

 

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