Gratuito Patrocinio
Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.
In capo a persone che:
- non abbiano mezzi adeguati;
- si trovano in condizioni economiche precarie;
- non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
E’ previsto per processi:
- civili;
- penali;
- tributari;
- amministrativi.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
- tutti I cittadini italiani;
- gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
- chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
E’ escluso dal gratuito patrocinio:
- nei giudizi penali:
- chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
- chi è difeso da più di un avvocato;
- negli altri giudizi:
- chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- chi intenti una causa per cession di crediti.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE
Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)
- in triplice copia;
- in carta semplice;
- tramite racc. A/R.
sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità autenticata dal difensore da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE
Presentare personalmente una domanda
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
- o dal difensore (anche in udienza)
- oppure tramite racc. A/R.
Da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
- dichiararla inammissibile
- ammetterla
- **rigettarla.
A CHI RIVOLGERSI
Per la domanda, in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Chi percepisce il reddito di cittadinanza può richiederlo?
Anche il reddito di cittadinanza viene rilevato ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non può quindi essere ammesso al gratuito patrocinio il richiedente che, comprese anche le somme del reddito di cittadinanza, superi i limiti reddituali previsti.