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Assegno unico universale: come funzionerà dal 2022

Assegno unico universale: come funzionerà dal 2022

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La legge sull’assegno unico universale istituisce un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l’indicatore ISEE.

L’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Si tratta di una legge delega che detta i principi generali e che rinvia ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina.

Assegno Unico Universale: cos’è

Costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili. A tale fine, i criteri per l’assegnazione del beneficio sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

Soggetti beneficiari

L’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa. 

Si ricorda che, in base all’articolo 12, comma 2, del Tuir sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a

  • 4.000 €,
  • ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni 

Per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili. 

Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; 
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
  • residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; 
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale 

L’assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minorenne a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Importo

L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

 Assegno unico: altre prestazioni concesse

  • sociali: Ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno in esame, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento. 
  • Nei confronti dei soggetti disabili: In ogni caso, l’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro.

IMPORTANTE

  • Compatibilità con sussidi statali e regonali: L’assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali. 
  • Compatibilità con reddito di cittadinanza: L’assegno è pienamente compatibile con l’istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell’ammontare complessivo dell’assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest’ultimo relativa ai componenti di mi-nore età presenti nel nucleo familiare. 

Cosa influisce sul calcolo

L’assegno è riconosciuto, per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno per i suddetti maggiorenni (avente anch’esso cadenza mensile) è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti requisiti: 

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea; 
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; 
  • registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale. Viene riconosciuto un importo maggiorato rispetto alla misura ordinaria in favore delle madri di età inferiore a ventuno anni. 

Maggiorazione per figlio portatore di Handicap

E’ riconosciuta una maggiorazione dell’assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

 

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