Disoccupazione: Naspi e DIS-COLL
Cosa cambia tra i due sussidi di disoccupazione? Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile farne richieste e se sono cumulabili l’una con l’altra.
Disoccupazione NASPI
La NASpI è una prestazione che può essere richiesta soltanto dai lavoratori dipendenti che abbiamo perso il lavoro in modo involontario.
requisiti:
- si devono avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- si deve aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Non è COMPATIBILE:
- con pensione di vecchiaia;
- la pensione anticipata;
- con l’assegno ordinario di invalidità;
- con la pensione di inabilità.
Come fare domanda
poter richiedere la NASpI, la cui erogazione non è automatica, si dovrà:
- sottoscrivere il patto di servizio personalizzato per i Centri per l’Impiego;
- partecipare alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale;
- presentare la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Cumulabilità
non è CUMULABILE:
- con l’indennità di maternità o paternità;
- i trattamenti antitubercolari;
- l’infortunio;
- la mobilità;
- cassa integrazione;
- con l’indennità di mancato preavviso;
- con l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.
INDENNITà DIS-COLL
La DIS-COLL è un’indennità che viene erogata a soggetti differenti, ovvero a quelli che siano collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio.
La prestazione spetta anche:
- agli iscritti alla Gestione Separata INPS;
- che abbiano perso il lavoro in modo involontario.
La DIS-COLL viene erogata:
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione;
- oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venisse presentata oltre l’ottavo giorno.
Importo
L’importo spettante ai beneficiari è pari alla metà dei mesi di contribuzione dell’anno precedente rispetto a quello in cui è terminato il rapporto di collaborazione, fino a un massimo di 6 mesi.
Nello specifico, corrisponde:
- al 75% del reddito medio mensile, qualora sia inferiore alla cifra di 1.221,44 euro;
- a una riduzione pari al 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità.
Sulla base di quanto indicato in elenco, si può dedurre che la NASpI e la DIS-COLL siano cumulabili.