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Disoccupazione: Naspi e DIS-COLL

Disoccupazione: Naspi e DIS-COLL

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La NASpI e la DIS-COLL sono due differenti tipologie di indennità di disoccupazione, che vengono erogate sulla base di requisiti differenti.

Cosa cambia tra i due sussidi di disoccupazione? Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile farne richieste e se sono cumulabili l’una con l’altra.

Disoccupazione NASPI

La NASpI è una prestazione che può essere richiesta soltanto dai lavoratori dipendenti che abbiamo perso il lavoro in modo involontario.

requisiti:

  • si devono avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
  • si deve aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Non è COMPATIBILE:

  1. con pensione di vecchiaia;
  2. la pensione anticipata;
  3. con l’assegno ordinario di invalidità;
  4. con la pensione di inabilità

Come fare domanda

 poter richiedere la NASpI, la cui erogazione non è automatica, si dovrà:

  • sottoscrivere il patto di servizio personalizzato per i Centri per l’Impiego;
  • partecipare alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale;
  • presentare la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

Cumulabilità 

non è CUMULABILE:

  • con l’indennità di maternità o paternità;
  • i trattamenti antitubercolari;
  • l’infortunio;
  • la mobilità;
  • cassa integrazione;
  • con l’indennità di mancato preavviso;
  • con l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.

INDENNITà DIS-COLL

La DIS-COLL è un’indennità che viene erogata a soggetti differenti, ovvero a quelli che siano collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio

La prestazione spetta anche:

  • agli iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • che abbiano perso il lavoro in modo involontario

La DIS-COLL viene erogata:

  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione;
  • oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venisse presentata oltre l’ottavo giorno.

Importo

L’importo spettante ai beneficiari è pari alla metà dei mesi di contribuzione dell’anno precedente rispetto a quello in cui è terminato il rapporto di collaborazione, fino a un massimo di 6 mesi

Nello specifico, corrisponde:

  • al 75% del reddito medio mensile, qualora sia inferiore alla cifra di 1.221,44 euro;
  • a una riduzione pari al 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità. 

Sulla base di quanto indicato in elenco, si può dedurre che la NASpI e la DIS-COLL siano cumulabili. 

 

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