Società di Capitali – cosa sono?
Le società di capitali sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio)[1]. Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.
responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori
organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nel tipo che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale)
gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all’entità della partecipazione al capitale sociale
I TITOLI AZIONARI
le azioni sono titoli rappresentativi di una quota del capitale della società per azioni o in accomandita per azioni.
Le azioni ordinarie rappresentano il tipo di azione più comune e danno ai soci i seguenti diritti:
- di voto nelle assemblee straordinarie ordinarie
- partecipazioni agli utili
- sottoscrivere con precedenza eventuali aumenti di capitale
- a percepire una quota proporzionale al patrimonio netto in caso di liquidazione della società.
Esistono vari tipi di azioni:
- privilegiate: al titolare è consentito il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie.tali azioni consentono ai soci un’affluenza limitata sulla gestione.
- di risparmio: essendo prive del diritto di voto, non consentono alcuna influenza sulla gestione ma godono del diritto di opzione.
- speciali: create dallo statuto della società.
Le società per azioni
Nelle società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale è rappresentato da azioni, con un valore minimo in euro pari a 50 000 (dal 2014). Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio).
Le società per azioni si distinguono in:
- società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (è il regolamento della Consob che stabilisce, in base al numero dei soci e all’ammontare del patrimonio netto della società, cosa si debba effettivamente intendere per “rilevante”). Queste società si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati, che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia “aperte” al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico). Tra le società quotate, inoltre, si distingue tra società a ristretta base azionaria e società con azionariato diffuso (che coinvolgono su scala di massa azionisti detti “risparmiatori”).
- società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: società che non fanno ricorso al pubblico risparmio, si tratta di società “chiuse” formate da un ristretto numero di soci.
Inoltre, per legge hanno carattere d’impresa esercitata da società per azioni le imprese di intermediazione mobiliare (imprese che, nell’interesse degli investitori, operano sui mercati finanziari con strumenti finanziari, definiti come “valori negoziabili sul mercato dei capitali” ed espressamente rivolti alla raccolta del risparmio su larga scala).
Le imprese di intermediazione mobiliare sono:
banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (anche dette società ad investimento mobiliare – s.i.m.). Esse sono società azionarie a diritto speciale, vista la particolare normativa che le riguarda e che prevede:
- garanzie di trasparenza della proprietà, delle attività e degli assetti azionari, con particolare riguardo alla partecipazioni rilevanti
- disciplina dei rapporti di gruppo e degli accordi parasociali che possono intercorrere tra i soci di comando
- nuovi diritti degli azionisti di minoranza
- obblighi in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio
- disciplina della rappresentanza e delega nell’esercizio del diritto di voto e voto per corrispondenza
- funzioni di controllo contabile e di gestione della società (esercitati dalla Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa), con particolare riguardo ai documenti di bilancio
Tali norme sono poste particolare garanzia degli investitori, in linea anche con quanto stabilito dall’art. 47 della Costituzione (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”).
La società in accomandita per azioni
Le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori. La costituzione avviene con atto pubblico, che deve indicare, oltre quanto richiesto all’art. 2328 del c.c. per le società per azioni, i soci accomandatari della società.
A tutela dei terzi, in modo da rendere immediata l’identificazione di almeno uno degli amministratori il cui patrimonio va ad integrare quello sociale, la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l’indicazione di S.a.p.a.
Il funzionamento della società si basa sulla compresenza di tre organi:
L’assemblea dei soci, costituita da soci di entrambi i tipi e le cui maggioranze si formano in base alle quote di capitale possedute, indipendentemente dallo status di accomandante o accomandatario; l’organo amministrativo, composto dai soci accomandatari, amministratori di diritto della società (art. 2455 c.c.); il collegio sindacale, organo di controllo della società. Al fine di garantirne l’autonomia e l’indipendenza, nelle assemblee dei soci in cui se ne eleggono o revocano i membri, non hanno diritto di voto gli accomandatari (art. 2459 c.c.).
Sia le s.a.p.a. che le s.p.a. devono possedere le seguenti caratteristiche:
- il capitale sociale minimo è di 50.000 euro come per le S.p.A.
- il capitale sociale è composto da azioni;
- le azioni devono essere di uguale valore, ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie, privilegiate, con voto limitato);
Lo scioglimento della società in accomandita per azioni può avvenire, oltre che per le cause comuni alle altre società di capitali, per una causa specifica dettata dall’art. 2458 del c.c. che stabilisce che, qualora tutti gli amministratori decadono dal loro incarico, la società si scioglie se nel termine di 180 giorni non si sia provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non abbiano accettato la carica. Per questo lasso di tempo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio (anche estraneo alla società) con il compito di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.
Le cause di scioglimento comuni alle società di capitali (art. 2484 del c.c.) sono il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la reiterata inattività da parte dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione dell’artt. 2447 c.c. relativamente al suo reintegro), l’impossibilità di liquidare la quota del socio recedente, la deliberazione dell’assemblea e le altre cause previste dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalle leggi vigenti.
La società a responsabilità limitata
Le società a responsabilità limitata (s.r.l.) costituiscono un modello societario a ristretta compagine sociale; in esse le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico. La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte.
La S.r.l. presenta caratteristiche intermedie tra società di capitali e società di persone, condividendo con le prime l’autonomia patrimoniale perfetta, con i soci che rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali, e con le società di persone la forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci. Il capitale sociale minimo è di € 10.000,00, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento (art. 2464 c.c.) tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili, ma anche prestazioni di opera o di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio.
Le caratteristiche delle s.r.l. sono:
- il capitale sociale minimo è di 10.000 euro (1 euro nella società a responsabilità limitata semplificata);
- il capitale sociale è diviso in quote;
- tutte le quote possono essere sottoscritte o acquisite successivamente da un unico socio (si parla in tal caso di società a responsabilità limitata unipersonale);
- le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio;
- i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma. Le s.r.l. possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l’atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essi per i danni che possono essere causati, tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso.
2 risposte
[…] società di capitali e altri enti […]
[…] un lato la totale liberalizzazione del mercato dei capitali spinge le aziende a cercare le soluzioni legali e, in alcuni casi anche illegali, per pagare meno […]