Reddito di cittadinanza o RDC : cos’è ?
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, o se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC)
A chi è rivolto
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Come funziona il reddito di cittadinanza?
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.
Sono esclusi da questi obblighi:
minorenni; beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati; beneficiari della Pensione di Cittadinanza; soggetti di oltre 65 anni di età; soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.
Decorrenza e durata del reddito di cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo MASSIMO di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, PREVIA SOSPENSIONE DI UN MESE, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Quanto spetta ?
Quota A (importo annuo)Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:
6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.
Quota B (importo annuo)In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:
3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;
1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a:
1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE).
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:
si trovano in stato detentivo;
Ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA;
Disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
Sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.
Decadenza
La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente.
Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.
6 risposte
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